A chi è rivolto
Il diritto all'assegno spetta a:
- Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato;
- cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato in possesso di uno dei seguenti titoli di soggiorno:
- carta di soggiorno;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il figlio di cittadina non comunitaria nato all’estero deve essere in possesso dello stesso titolo di soggiorno della madre.
In alcuni casi particolari se la madre non può richiedere l’assegno, il beneficio può essere richiesto, a seconda dei casi, dal padre del bambino, dal genitore della madre, dall’adottante, dall’affidatario preadottivo o dall’affidatario non preadottivo
Tale assegno viene concesso se la mamma:
- non è già beneficiaria di nessun altro trattamento economico legato alla maternità;
- è già beneficiaria di un altro trattamento economico, ma di importo inferiore rispetto a quello dell’assegno che le verrebbe erogato dall’Inps attraverso il Comune (in tal caso l’assegno spetterebbe per la quota differenziale).
Descrizione
L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadine residenti italiane, comunitarie o straniere in possesso di titolo di soggiorno sia quando nasce un figlio, sia quando viene adottato o è in affidamento preadottivo (purché non abbia superato i 6 anni e sia regolarmente soggiornante e residente in Italia).
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito.
Come fare
Requisiti
Per ottenere l’Assegno di Maternità dei Comuni è fondamentale essere in possesso di un’attestazione ISEE che non sia scaduta, perché la legge prevede che il reddito e il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della mamma non superino un certo valore aggiornato annualmente. Per l’anno 2024 il tetto ISEE oltre cui l'Assegno non spetta è stato fissato a 19.185,13 euro.
Cosa serve
Documentazione da presentare:
Domanda compilata e firmata;
Attestazione ISEE in corso di validità;
Fotocopia del documento di identità del dichiarante
Fotocopia dei codici fiscali delle persone appartenenti al nucleo familiare
Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
- i requisiti richiesti dalla legge per la concessione dell'assegno (residenza, cittadinanza e così via);
- le cittadine non comunitarie devono presentare la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo;
- di non avere diritto per il periodo di maternità all'indennità di maternità dell'Inps ovvero alla retribuzione - diversamente- dev'essere indicato l'importo di tali trattamenti economici per il calcolo della eventuale differenza;
- di non avere presentato, per il medesimo figlio, domanda per l'assegno di maternità a carico dello Stato di cui all'art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall'art. 49 della Legge n. 488/99).
Cosa si ottiene
L'assegno di maternità viene pagato per intero nel caso di madre non lavoratrice.
- In caso di madre lavoratrice:
- l’assegno viene pagato per intero se durante il periodo di maternità non spetta l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione;
- l’assegno viene pagato per la differenza se l’indennità di maternità dell’Inps oppure la retribuzione sono di importo superiore rispetto all’importo dell’assegno;
L’assegno spetta per ogni figlio; quindi, in caso di parto gemellare oppure di adozione o affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei nati o adottati/affidati.
Tempi e scadenze
La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 25/11/2024